Codice
Civile
Art. 2103 - Mansioni del
lavoratore.
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto
o a quelle corrispondenti alla categoria superiore
che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità
produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.
2. Ogni patto contrario è nullo.